(massima n. 1)
Le norme degli artt. 1337 e 1338 c.c. mirano a tutelare nella fase precontrattuale il contraente di buona fede ingannato o fuorviato da una situazione apparente, non conforme a quella vera, e, comunque, dall'ignoranza della causa d'invaliditā del contratto che gli č stata sottaciuta, ma se vi č colpa da parte sua, se cioč egli avrebbe potuto, con l'ordinaria diligenza, venire a conoscenza della reale situazione e, quindi, della causa di invaliditā dei contratto, non č pių possibile applicare le norme di cui sopra.