(massima n. 1)
Il perfezionamento di un contratto non esclude in sé la responsabilitą, ai sensi dell'art. 1337 c.c., per i danni derivati dal ritardo nella sua formazione, se in violazione del principio di buona fede, per il quale, a maggior ragione se una parte č un'impresa esercente in condizione di monopolio legale, sussiste l'obbligo di non rinviarne ingiustificatamente la conclusione.