(massima n. 1)
La sottoscrizione della polizza di carico (ovvero, come nella specie, la mera firma per girata della polizza stessa, avente la sola funzione di trasferire ad altro soggetto i diritti nascenti dal contratto), pur implicando adesione del destinatario al contratto di trasporto marittimo, non può assumere, ex se, il valore di accettazione di una clausola compromissoria per arbitrato estero in mancanza di espresso e specifico richiamo a quest'ultima – mercé espressioni che rivelino il consenso alla deroga alla giurisdizione del giudice italiano –, trattandosi di pattuizione da stipularsi per iscritto e, quindi, in una forma che condiziona la possibilità di delibazione del lodo eventualmente ottenuto dalla parte interessata, secondo le previsioni in tal senso desumibili dagli artt. V e II della Convenzione di New York 10 giugno 1958, resa esecutiva in Italia con legge n. 62 del 1968. (Nella specie, la polizza di carico rilasciata dal vettore al caricatore, e poi girata al ricorrente, conteneva un generico richiamo alle condizioni, termini ed eccezioni della convenzione di trasporto marittimo, ritenuta del tutto insufficiente a giustificare la deroga alla giurisdizione dalla S.C. che ha, nell'occasione, enunciato il principio di diritto di cui in massima).