(massima n. 1)
La parte contro cui sia minacciata (ovvero iniziata) l'esecuzione esattoriale č legittimata all'esperimento del rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi tutte le volte in cui intenda far valere vizi dell'esecuzione onde ottenere una pronuncia che ne dichiari la nullitā, ma non valga a negare una volta per tutte il diritto di procedere ad esecuzione forzata.