(massima n. 1)
Con riguardo ad appalto di opera pubblica stipulato da ente pubblico diverso dalle amministrazioni dello Stato, l'eventuale clausola del capitolato speciale che preveda in via obbligatoria la devoluzione agli arbitri delle controversie inerenti all'esecuzione del contratto prevale sul richiamo alle disposizioni del capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici di cui al D.P.R. n. 1063 del 1962 (prevedente, all'art. 47, la facoltativitą dell'arbitrato), ove il richiamo sia effettuato in via residuale e solo in quanto le disposizioni richiamate non risultino in contrasto con quelle fissate nel capitolato speciale, con la conseguenza che le suddette controversie devono ritenersi devolute in via esclusiva ed inderogabile alla cognizione degli arbitri.