(massima n. 1)
In ipotesi di impugnazione di nullitą del lodo sotto il profilo previsto dal n. 4 del primo comma dell'art. 829 c.p.c., il giudice, dopo avere accertato che la questione sia stata prospettata agli arbitri (e, quindi, non sia preclusa ai sensi dell'art. 817 c.p.c.), deve prendere in esame la clausola compromissoria ed i quesiti ed, esclusivamente sulla base della loro rispettiva interpretazione, deve sia verificare l'ambito della clausola compromissoria, identificandone l'oggetto nella sua estensione e nei suoi limiti, sia stabilire se i quesiti rientrino in tale oggetto. A tale operazione ermeneutica, in quanto volta ad accertare il contenuto della clausola arbitrale e dei quesiti in relazione alla verifica della potestas iudicandi degli arbitri, resta del tutto estraneo l'esame dell'esistenza delle condizioni sostanziali per l'accoglimento delle domande formulate con i quesiti, ivi comprese le eventuali decadenze o la prescrizione dedotte dalle parti. Queste, infatti, riguardano il merito del giudizio arbitrale e devono essere decise secondo le regole di questo, che possono (a seconda della volontą espressa dalle parti nella clausola compromissoria) non essere quelle di diritto, ma quelle d'equitą.