(massima n. 1)
La morte della parte attrice intervenuta prima della notificazione della citazione o del deposito del ricorso determina l'estinzione del mandato conferito al difensore e, conseguentemente, la nullitā della vocatio in ius e dell'intero eventuale giudizio che ne č seguito, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, atteso che il contraddittorio tra le parti si instaura solo al momento in cui la domanda č portata a conoscenza della parte convenuta, tenuto altresė conto che il principio dell'ultrattivitā del mandato e della sopravvivenza della procura ad litem oltre la morte del mandante ha carattere del tutto eccezionale e non puō trovare applicazione al di lā delle ipotesi espressamente previste.