(massima n. 1)
La formulazione letterale dell'art. 395, n. 1, c.p.c., che limita la proponibilitą dell'impugnazione per revocazione della statuizione che sia stata effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra alle sole sentenze pronunciate in unico grado o in grado di appello, valutata alla luce della espressa previsione, ex art. 391 bis c.p.c., della revocazione delle sentenze di cassazione come limitata alla ipotesi in cui esse risultino viziate da errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., non consente alcuna possibilitą di interpretazione estensiva o di applicazione analogica del disposto del citato art. 395 c.p.c., ostandovi il principio di tipicitą delle impugnazioni espresso dall'art. 323 c.p.c.