(massima n. 1)
Con riferimento ad un'azione revocatoria fallimentare, promossa dal curatore in relazione ad un pagamento effettuato in favore di societą straniera (nella specie, societą avente sede nella Repubblica di San Marino), sussiste la giurisdizione del giudice italiano; infatti, a norma del'art. 3, secondo comma, ultima parte della legge n. 218 del 1995, nelle materie esclude dall'ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 resa esecutiva con legge 21 giugno 1971, n. 804 e successive modificazioni, tra le quali ricade la materia fallimentare, la giurisdizione del giudice italiano sussiste in base ai criteri di collegamento stabiliti per la competenza per territorio e con specifico riferimento all'azione revocatoria fallimentare si determina in relazione al luogo di apertura del fallimento.