(massima n. 1)
Per l'ammissibilità della revocazione prevista dall'art. 395 n. 3 c.p.c. la forza maggiore, impeditiva della produzione in giudizio del documento decisivo, deve aver determinato non l'indisponibilità di esso, bensì l'ignoranza dell'esistenza o del luogo di conservazione del medesimo, non addebitabile a colpa della parte in nessun grado di giudizio e fino al momento in cui è possibile la predetta produzione, e le prove di tali circostanze, nonché del giorno della scoperta o del recupero del documento, devono esser indicate unitamente ai motivi della citazione per revocazione.