(massima n. 1)
La sanzione di inammissibilità sancita dall'art. 366, comma primo, c.p.c., per l'ipotesi in cui nel ricorso per cassazione manchi la indicazione sommaria dei fatti di causa, deve essere applicata non solo quando la esposizione dei fatti manchi del tutto, ma anche quando sia insufficiente e richieda, perciò, per l'individuazione dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e della posizione che vi hanno assunto le parti, l'utilizzazione di altre fonti.