(massima n. 1)
La responsabilitā dell'ente proprietario della strada č configurabile, a parte ogni problema di concorrente responsabilitā dell'impresa appaltatrice dei lavori, anche quando i lavori di costruzione, manutenzione o restauro di una strada vengano dati in appalto, derivando dalla stessa titolaritā della strada e dalla destinazione di essa al pubblico uso il dovere per l'ente di fare sė che quell'uso si svolga in condizioni di normalitā e senza pericolo per gli utenti e, pertanto, in osservanza del principio del neminem laedere.