(massima n. 1)
Nel giudizio arbitrale, alcuna ipotesi di nullitā per violazione di norme processuali (nella specie, per asserita lesione del principio del contraddittorio) č configurabile nella ipotesi di mancata fissazione, da parte del collegio arbitrale, di un'udienza specificamente destinata alla formulazione delle conclusioni o dalla discussione, gravando, all'uopo, sulle parti qualora, dopo il deposito delle rispettive note difensive, la causa venga informalmente discussa l'onere di richiedere eventuale un termine per ulteriori note e repliche ed, eventualmente, la fissazione di un'udienza formale di discussione.