(massima n. 1)
Non sono impugnabili per revocazione le sentenze di cassazione contrarie ad altra precedente tra le parti avente autoritą di giudicato interno, senza che tale principio, enucleabile dal combinato disposto degli artt. 395, n. 5 e 391 bis c.p.c., risulti in contrasto con alcuna norma di rango costituzionale.