(massima n. 1)
Il decreto con cui la Corte d'Appello, ai sensi del quarto comma dell'art. 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117, pronunciando in sede di reclamo avverso il decreto di declaratoria della inammissibilitą della domanda ex art. 2 della stessa legge, a sua volta conferma detta inammissibilitą, deve reputarsi suscettibile di impugnazione per revocazione, senza che in contrario possa valere la circostanza che il suddetto provvedimento abbia la forma del decreto e non quella della sentenza. (Nella specie la Suprema Corte č giunta a tale conclusione, sia sulla base di un'interpretazione sistematica desunta dalla norma dell'art. 656 c.p.c., che ammette la revocazione contro il decreto ingiuntivo, nonché dalla dichiarata incostituzionalitą dell'art. 395, prima parte n. 1 e n. 4 nella parte in cui non ammetteva la revocazione contro l'ordinanza di convalida di sfratto o licenza per finita locazione e per morositą, sia dal carattere decisorio del provvedimento, desumibile dalla sua soggezione al ricorso per cassazione e dall'attitudine a divenire inoppugnabile).