(massima n. 1)
In tema di giudizio arbitrale, il vizio di motivazione denunciabile, ai sensi dell'art. 829, n. 5, c.p.c., in relazione al precedente art. 823, come motivo di nullitā del lodo non ha lo stesso contenuto dell'analogo vizio della sentenza del giudice ordinario, ma č ravvisabile nelle sole ipotesi in cui la motivazione del lodo sia del tutto inesistente, sia a tal punto carente da non consentire di individuare la ratio della decisione adottata, ovvero si caratterizzi per la scelta di un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, si da risolversi in una non-motivazione.