(massima n. 1)
L'inosservanza del termine previsto nella clausola compromissoria per l'instaurazione del giudizio arbitrale rientra nel motivo di impugnazione di cui all'art. 829, n. 4, c.p.c. Pertanto, la sentenza che ha dichiarato la nullitą della sentenza arbitrale per tale motivo, limitandosi a negare il potere decisorio degli arbitri (con implicita affermazione della competenza del giudice ordinario) e ritenendo correttamente preclusa la possibilitą del giudizio rescissorio, ha natura di pronuncia sulla sola competenza, impugnabile in assenza di una norma derogatoria solo con il regolamento necessario di competenza.