(massima n. 1)
Ai fini della risarcibilitā del danno ingiusto causato dalla P.A. ad un privato a seguito dell'emissione di un provvedimento illegittimo e della relativa esecuzione, č necessaria la presenza dell'elemento soggettivo, ma non č anche richiesta la prova della colpa dei singoli funzionari, essendo sufficiente la prova della violazione delle regole di comune prudenza ovvero di leggi o di regolamenti alla cui osservanza la stessa P.A. č vincolata.