(massima n. 1)
Con riguardo al furto consumato da persona introdottasi in un appartamento avvalendosi dei ponteggi installati per i lavori di riattazione dello stabile, deve essere affermata la responsabilitą ai sensi dell'art. 2043 c.c. dell'imprenditore che per tali lavori si avvale dei ponteggi ove trascurando le pił elementari norme di diligenza e perizia e cosģ la doverosa adozione di cautele idonee ad impedire l'uso anomalo delle dette impalcature e violando il principio del neminem laedere abbia colposamente creato un agevole accesso ai ladri, ponendo in essere le condizioni del verificarsi del danno.