(massima n. 1)
I vizi delle clausole compromissorie che diano luogo all'invaliditā del titolo di investitura degli arbitri, rientrando nella previsione dell'art. 829, n. 1 c.p.c., si traducono in motivi di nullitā della pronuncia arbitrale, da dedursi, come motivi di impugnazione della sentenza, dinanzi alla Corte di appello, e non anche, per la prima volta, in Cassazione (pena la inammissibilitā del ricorso), applicandosi anche alle sentenze arbitrali il principio (art. 161, comma primo, del codice di rito) della conversione in motivi di gravame delle cause di nullitā della sentenza. Tale, generale principio č applicabile, oltre che nei casi di nullitā stricto sensu della clausola compromissoria, anche in quelli di vizi comunque influenti sulla operativitā di detta clausola, potendosi legittimamente invocare l'inesistenza giuridica del titolo di investitura arbitrale nel solo caso in cui risulti devoluta ad arbitri una controversia non rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario (con conseguente rilevabilitā d'ufficio del vizio de quo in ogni stato e grado del processo).