(massima n. 1)
Ove il ricorso per cassazione sia proposto da una persona giuridica, esattamente individuata, per la quale dichiari di agire il suo «legale rappresentante pro tempore», il requisito dell'indicazione delle parti di cui all'art. 366 comma primo, n. 1 c.p.c., deve ritenersi sussistente allorquando tale indicazione risulti integrata, nell'epigrafe del ricorso o nel suo contesto, dal nome di detto legale rappresentante.