(massima n. 1)
Nell'esecuzione per espropriazione immobiliare, l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione a norma dell'art. 584 c.p.c., a seguito di offerte pervenute dopo il primo incanto, abbia disposto la gara di cui all'art. 573 senza aver stabilito che essa sia preceduta dall'avviso pubblico dell'offerta più alta non si presenta come atto esecutivo potenzialmente lesivo dell'interesse di coloro che abbiano presentato offerta prima della gara. La lesione dell'interesse di costoro può essere concretizzata solo dal fatto che la loro offerta non sia ammessa dal giudice dell'esecuzione. È dunque contro questo provvedimento che dev'essere indirizzata l'opposizione agli atti esecutivi.