(massima n. 1)
L'accertamento di postumi permanenti, incidenti con una certa entità (in quanto l'invalidità cosiddetta micropermanente è una componente del danno biologico) sulla capacità lavorativa specifica, non comporta l'automatico obbligo del danneggiante di risarcire il danno patrimoniale (art. 2043 c.c.), conseguenza della riduzione della capacità di guadagno — derivante dalla ridotta capacità lavorativa, specifica e generica — e quindi di produzione di reddito, e perciò incombe al danneggiato la prova del lucro cessante — anche presuntiva, perché proiettato nel futuro, ma non in base ai criteri dettati dall'art. 4 legge 26 febbraio 1977, n. 39, norma eccezionale, applicabile solo per l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore (art. 18 legge 24 dicembre 1969 n. 990) — mentre nella liquidazione del danno biologico, consistendo nell'evento della menomazione dell'integrità psicofisica della persona, può essere compresa la riduzione della capacità lavorativa generica, considerata però non come causa di mancato guadagno, ma come lesione del generico modo di essere del soggetto.