(massima n. 1)
In tema di interruzione del processo, la morte della parte appellata verificatasi dopo la prima udienza di trattazione, ma prima della precisazione delle conclusioni, e senza che la parte stessa risulti costituita, non comporta l'interruzione automatica del processo ex art. 299 c.p.c. (norma applicabile solo nel caso di morte verificatasi in pendenza del termine di costituzione, e, dunque, prima che la costituzione stessa avvenga, in cancelleria ovvero dinanzi all'istruttore), rivelando, per converso, l'evento morte, ai sensi dell'art. 300 c.p.c., soltanto se esso risulti notificato o certificato dalla relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui al precedente art. 292, e senza che spieghi influenza la eventuale mancanza (come nella specie) di una formale dichiarazione di contumacia della parte poi deceduta.