(massima n. 1)
L'eccezione di arbitrato irrituale, che non è vincolata ai limiti dell'eccezione d'incompetenza, ma può essere fatta valere in ogni momento del giudizio, dev'essere proposta sempre secondo le regole proprie delle eccezioni di natura sostanziale, pertanto non è rilevabile d'ufficio, ma dalla parte interessata, la quale, vertendosi in materia di diritti disponibili, può rinunziare ad essa, anche tacitamente ponendo in essere comportamenti incompatibili con la volontà di avvalersi del compromesso (nel caso di specie la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso fondato sull'indicata eccezione, poiché attinente a questione nuova non dedotta con i motivi d'appello, ma solo introdotta con la memoria di replica dell'appellante).