(massima n. 1)
Il termine di cinque giorni per proporre opposizione ex art. 617 primo comma c.p.c. decorre dalla data di notifica del precetto, anche quando sia fondata sull'assunto della mancata notificazione del titolo esecutivo, in quanto anche in questa ipotesi la data della notifica del precetto rappresenta il momento in cui insorge l'interesse del debitore a reagire alla minacciata esecuzione.