(massima n. 1)
Nel caso in cui il giudice dell'esecuzione non abbia dato alcuna, precisa qualificazione giuridica alla proposta opposizione, definendola, genericamente, «opposizione a precetto», (che, in realtą, puņ contenere tanto la generale contestazione del diritto della parte istante ad agire in executivis, quanto quella, specifica, della regolaritą formale dei singoli atti del procedimento), ovvero non qualificandola in modo alcuno, la esatta determinazione della natura giuridica dell'opposizione cosģ proposta spetta, di ufficio, al giudice della impugnazione, ai fini del merito non meno che a quelli della ammissibilitą dell'impugnazione medesima (e, pertanto, anche alla Corte di cassazione, se adita con apposito ricorso).