(massima n. 1)
L'ente proprietario della strada aperta al pubblico transito è tenuto a mantenere la stessa in condizioni che non costituiscano per l'utente (che fa ragionevole affidamento sulla sua apparente regolarità) una situazione di pericolo occulto (cosiddetto insidia o trabocchetto) caratterizzata oggettivamente dalla non visibilità e soggettivamente dalla non prevedibilità del pericolo. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto costituire insidia la presenza di una fascia d'acqua che attraversava tutta la sede stradale in prossimità di una curva, sia perché non segnalata e non visibile, sia perché non prevedibile, essendosi il fatto verificato in una giornata di sole).