(massima n. 1)
Con riguardo alla definizione delle controversie in materia di appalto di opere pubbliche, a seguito della sentenza della Corte costituzionale 9 maggio 1996, n. 152 — che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 legge n. 741 del 1981 nella parte in cui non stabilisce che la competenza arbitrale possa essere derogata anche con atto unilaterale di ciascuno dei contraenti — la competenza arbitrale prevista dall'indicata disposizione non deve più considerarsi vincolante, con la conseguenza che una delle parti contraenti può legittimamente manifestare la propria volontà di deroga, rivolgendosi all'autorità giudiziaria ordinaria, senza che la controparte abbia facoltà di opporsi.