(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui al giudice ordinario venga richiesta, dopo l'instaurazione del giudizio arbitrale, una decisione sulla questione di competenza, il giudice deve limitarsi a prendere atto della circostanza che l'accordo derogatorio della competenza dell'autoritā giudiziaria ordinaria ha giā trovato concreta attuazione, indipendentemente dal fatto che la contestazione in ordine alla legittima investitura del collegio arbitrale sia successiva alla concorde instaurazione del giudizio arbitrale, ovvero se essa sorga ancor prima, a seguito della mera notificazione dell'atto di accesso agli arbitri per iniziativa di una delle parti, essendo sufficiente che il giudizio arbitrale abbia comunque avuto inizio e che gli arbitri abbiano risolto la questione affermando la propria competenza a decidere la controversia insorta fra le parti compromittenti. Ne consegue che, ove rilevi la pendenza del giudizio arbitrale, il giudice adito deve limitarsi a dichiarare improponibile o improseguibile l'azione, astenendosi da ogni accertamento in ordine all'esistenza ed alla validitā dell'accordo compromissorio che ha conferito agli arbitri la potestas iudicandi in ordine alla controversia sottoposta al loro esame, atteso che solo a questi ultimi č riservata, in via esclusiva, la preventiva verifica dei propri poteri, salva restando la possibilitā di proporre impugnazione per nullitā del lodo che si assuma pronunciato da arbitri privi di ogni potere al riguardo.