(massima n. 1)
Gli insegnanti delle scuole elementari rispondono dei danni cagionati dall'atto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sottoposti alla loro vigilanza, se non provano ex art. 2048 c.c. di non aver potuto impedire il fatto e, quindi, dimostrando di avere esercitato la vigilanza sugli alunni nella misura dovuta e che nonostante l'adempimento di tale dovere il fatto dannoso per la sua repentinitą ed imprevedibilitą abbia impedito loro un tempestivo efficace intervento.