(massima n. 1)
Il vizio dell'irregolare costituzione del contraddittorio per difetto del potere di rappresentanza in capo ad una delle parti essenziali del processo, configura una situazione di insanabilitą assoluta del procedimento che dą luogo a vera e propria inesistenza della sentenza poi emessa, rilevabile in ogni tempo ed in ogni grado, e comporta, per il giudice d'appello, l'obbligo, ai sensi del primo comma dell'art. 354 c.p.c., di rimettere gli atti al primo giudice (nella fattispecie, l'Amministrazione finanziaria, avvalsasi della facoltą ex art. 13 della legge n. 103 del 1979, di farsi rappresentare da un suo funzionario, delegato allo scopo, ai fini della presentazione dell'istanza di ammissione al passivo fallimentare ex art. 101 l. fall., aveva, in persona del suddetto funzionario, proseguito la successiva fase contenziosa nata dall'avvenuta contestazione del credito da parte dell'amministrazione finanziaria).