(massima n. 1)
La norma di cui all'art. 742 c.c. che dispensa dalla collazione le liberalitą e le spese in essa previste non pone un principio inderogabile che non possa essere superato dalla volontą contraria del testatore, dovendosi riconoscere a questi la facoltą di imporre la collazione anche nei casi previsti dalla norma cit., quale strumento per incidere sulla misura dell'attribuzione patrimoniale a favore dell'erede. La suddetta facoltą incontra il solo limite posto dall'ordinamento, con gli articoli 536 e segg. c.c., alla libertą del de cujus di disporre dei propri beni dopo la sua morte, a tutela dei diritti dei congiunti pił stretti. (Nella specie trattavasi di clausola testamentaria prescrivente la collazione di ordinarie spese nuziali, ritenuta valida dai giudici di merito, con sentenza confermata dalla S.C.).