(massima n. 1)
Ove venga denunciato un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di un contratto da parte del giudice del merito, la parte non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli artt. 1362 ss. c.c., ma deve specificare i canoni in concreto violati nonché il punto ed il modo in cui il giudice si sia da essi discostato atteso che, diversamente, la critica della ricostruzione della volontà contrattuale operata dal giudice e la proposta di una diversa interpretazione investono il merito delle valutazioni del giudice stesso e sono perciò inammissibili in sede di legittimità.