(massima n. 1)
La sopravvenuta impossibilitą temporanea della prestazione lavorativa dovuta ad un evento estraneo al rapporto di lavoro e non imputabile al dipendente autorizza il datore di lavoro a recedere dal rapporto stesso, ai sensi dell'art. 1464 c.c., in mancanza di un suo interesse apprezzabile alle future prestazioni lavorative, la sussistenza o meno del quale deve essere peraltro verificata, dato il coordinamento di detta norma con l'art. 1 della legge 15 luglio 1966, n. 604, con riguardo alle ragioni inerenti all'attivitą produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa. Ne consegue che, nell'ipotesi di temporaneo ritiro, ad un dipendente aeroportuale svolgente le proprie mansioni negli spazi doganali, del tesserino di accesso ai medesimi per denuncia penale ancorché risoltasi con la piena assoluzione del dipendente, la legittimitą del licenziamento presuppone la dimostrazione, da parte del datore di lavoro, sia delle ragioni tecnico produttive che rendevano impossibile attendere la rimozione del temporaneo impedimento alle normali funzioni del lavoratore, sia delle analoghe ragioni ostative ad un impiego del medesimo, con mansioni almeno equivalenti, in luoghi diversi; tali ragioni devono essere inoltre valutate dal giudice del merito tenendo conto delle oggettive esigenze dell'impresa, delle dimensioni della stessa, del tipo di organizzazione tecnico produttiva ivi attuato, del periodo di assenza, della ragionevolmente prevedibile, secondo un giudizio ex ante, protrazione della stessa e della natura delle mansioni espletate dal lavoratore.