(massima n. 1)
La costituzione del collegio arbitrale sottrae al giudice ordinario ogni potere di deliberare in ordine all'esistenza, alla validitą ed alla portata dell'accordo derogatorio della sua competenza, restando tale accertamento affidato in via esclusiva agli arbitri, la cui pronuncia sarą suscettibile di impugnazione per nullitą qualora dovesse essere eccepita la mancanza della loro potestas iudicandi per qualsiasi motivo che comporti carenza dell'investitura da parte dei privati contraenti.