(massima n. 1)
Con riguardo all'ipotesi di revocazione di cui al n. 3 dell'art. 395 c.p.c. — che presuppone che il documento decisivo, non potuto produrre in giudizio, sia preesistente alla decisione impugnata — al fine di verificare la rilevanza del rinvenimento del documento deve aversi riguardo alla data dell'udienza in cui la causa viene assegnata a sentenza e, nel rito novellato dalla legge n. 353 del 1990, alla scadenza dei termini per le difese finali di cui agli artt. 190 e 190 bis c.p.c., in quanto, sebbene il diritto di esibizione ex art. 210 stesso codice si eserciti normalmente fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, alla parte, che rinvenga documenti decisivi medio tempore e che sia stata, senza sua colpa, impedita alla produzione anteriore, deve riconoscersi il diritto di denunciarne il rinvenimento al giudice — collegiale o monocratico — incaricato della decisione, il quale avrà l'obbligo, delibata la decisività dei documenti, di riportare la causa in istruttoria per la rituale acquisizione degli stessi.