(massima n. 1)
In tema di revocatoria fallimentare, qualora un terzo abbia pagato nel «periodo sospetto» un debito del fallito, impiegando danaro di costui, tale pagamento resta assoggettato a revocatoria nei confronti del creditore che risulti consapevole dello stato di insolvenza dell'obbligato, non rilevando la sua eventuale convinzione in ordine alla utilizzazione da parte del solvens di danaro proprio, dal momento che l'atto medesimo viene ad incidere direttamente sul patrimonio del fallito in violazione della regola della par condicio, la quale non subisce limitazioni od eccezioni per gli stati soggettivi di buona fede diversi da quelli attinenti alla situazione di dissesto del debitore.