(massima n. 1)
In tema di espropriazione immobiliare il debitore esecutato č carente di interesse a proporre opposizione agli atti esecutivi, per violazione delle disposizioni che disciplinano le modalitą dell'incanto, se non deduce contestualmente che dalla violazione di esse gli č derivata la lesione del diritto a conseguire dalla vendita il maggior prezzo possibile, avendo impedito ulteriori e pił convenienti offerte.