(massima n. 1)
L'art. 395 n. 5 c.p.c. – secondo cui l'impugnazione per revocazione è proponibile se la sentenza è contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione – va interpretato nel senso che ricorre tale ipotesi di revocazione qualora l'eccezione di giudicato esterno non sia stata proposta davanti al giudice che abbia pronunciato la sentenza revocanda; mentre, qualora il giudice di merito abbia trascurato di considerare la predetta eccezione, ricorre un vizio di motivazione denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. (In forza di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, proposto deducendo pretesa omissione di motivazione sull'eccezione di giudicato esterno, affermando che avverso l'impugnata sentenza avrebbe potuto esclusivamente proporsi la revocazione ex art. 395, n. 5, del codice di rito, in quanto nel giudizio di appello con essa concluso non era stata, né avrebbe potuto essere, tempestivamente proposta l'eccezione di giudicato esterno, non essendosi questo ancora formato al momento della proposizione dell'atto introduttivo del giudizio medesimo).