(massima n. 1)
Costituisce insidia stradale ogni situazione di pericolo che l'utente medio, usando la normale diligenza richiesta dalla particolare situazione in cui si trova, non può obiettivamente prevedere; onde, al fine di escludere la responsabilità risarcitoria dell'ente che abbia di fatto la gestione della strada è necessaria la dimostrazione da parte dell'ente stesso che nonostante l'obiettiva esistenza dell'insidia l'utente fosse soggettivamente in grado di prevederla o di evitarla. Il relativo apprezzamento da parte del giudice è incensurabile in sede di legittimità ove correttamente ed adeguatamente motivato.