(massima n. 1)
L'art. 2048 c.c., dopo aver previsto la responsabilità dei precettori e dei maestri d'arte per i danni cagionati dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza, dispone che tali soggetti sono liberati dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto; cosicché, perché possa verificarsi una tal genere di responsabilità, è necessario che il fatto sia prevedibile, in quanto ciò che è imprevedibile è anche, per definizione, non prevenibile. Per accertare la prevedibilità del fatto il giudice del merito deve far riferimento alla sua ripetitività o ricorrenza statistica, non astrattamente intesa, ma correlata al particolare ambiente di cui si tratta, sulla base della ragionevole prospettazione secondo cui certi eventi, già verificatisi in date condizioni, possono, al riprodursi di queste, ripetersi. (Nella specie, il Ministero della Pubblica Istruzione veniva condannato al risarcimento del danno in relazione alle lesioni subite dall'allievo di una scuola in conseguenza del lancio, da parte di un suo compagno, di una pallina di carta che l'aveva colpito nell'occhio. La S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza del merito che, nell'affermare la prevedibilità del fatto, aveva tenuto conto del già avvenuto lancio di palline di carta in quella scuola e durante certe ore di insegnamento, nonché della situazione di indisciplina della classe).