(massima n. 1)
La dichiarazione giudiziale di falsitā contenuta in una sentenza penale, per poter operare come causa di revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 2 c.p.c., presuppone che il relativo accertamento possa svolgere efficacia nei confronti delle parti del giudizio civile, il che resta escluso nei confronti di quei soggetti che non abbiano partecipato al giudizio penale o non siano stati, quanto meno, posti in grado di parteciparvi. Pertanto, č inammissibile la domanda di revocazione della decisione del giudice tributario (nella specie della Commissione tributaria centrale), posta ai sensi dell'art. 395 n. 2 c.p.c. sulla base della dichiarazione di falsitā della notifica di un avviso di accertamento contenuta in una sentenza penale, emessa a seguito di giudizio cui l'amministrazione finanziaria non ha partecipato, né č stata posta in grado di parteciparvi.