(massima n. 2)
Ai fini della revisione dell'assegno di divorzio è necessaria la duplice condizione della sussistenza di una modificazione delle condizioni economiche degli ex coniugi e della idoneità di tale modificazione ad immutare il pregresso assetto realizzato dal precedente provvedimento sull'assegno. L'accertamento della novità o meno delle circostanze fattuali addotte dalla parte — rispetto alla situazione presa in considerazione agli effetti della precedente determinazione giudiziale dell'assegno divorzile — costituisce il proprium del giudizio ex art. 9 della L. 1 dicembre 1970, n. 898, sicché tale accertamento deve essere effettuato dal giudice della revisione senza che la parte debba invocare il giudicato esterno.