(massima n. 1)
Qualora l'ente pubblico territoriale si avvalga, per la redazione del progetto di un'opera pubblica, di un professionista privato, l'atto di affidamento del relativo incarico, come pure gli atti che vengono successivamente ad interferire sul rapporto, sono espressione non di poteri pubblicistici, ma di autonomia negoziale privatistica. Ne consegue che a tale rapporto č applicabile l'istituto della transazione e, quindi, la regola generale di cui agli artt. 806 ed 808 c.p.c., in virtł della quale tutte le questioni suscettibili di transazione, anche se riguardanti gli enti pubblici, purché non devolute alla cognizione di speciali giurisdizioni esclusive, possono formare oggetto di compromesso e clausola compromissoria.