(massima n. 1)
La sentenza di appello emessa nel processo di revocazione contro crediti ammessi, promosso dal curatore ai sensi dell'art. 102 L. fall. che si instaura sin dall'inizio come un qualsiasi processo di cognizione (ordinaria) sottomesso alle regole processuali proprie della L. fall., di modo che contro la sentenza di primo grado č ammissibile l'appello ed il ricorso per cassazione č impugnabile per revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c., senza che possa invocarsi il divieto di cui all'art. 403 c.p.c., nei termini processuali previsti dagli artt. 325 e 326 c.p.c. anche dal fallito che subentri al curatore nel processo (in applicazione della regola dell'ultimo comma dell'art. 102 L. fall.) soggetto alle stesse regole processuali vigenti al momento del subingresso. Infatti l'istituto della revocazione contro i crediti ammessi, proponibile dal curatore o da qualunque creditore che vi abbia interesse ai sensi dell'art. 102 sopracitato, costituisce un rimedio processuale proprio della procedura fallimentare distinto ed autonomo rispetto a quello della cassazione delle sentenze per revocazione pronunciate in un normale giudizio di cognizione ordinario in grado di appello o in unico grado ai sensi dell'art. 395 c.p.c., senza che per qualche analogia l'uno istituto possa ritenersi sostituibile all'altro, soprattutto in relazione alle regole giuridiche processuali che disciplinano separatamente la revocazione fallimentare da quella ordinaria.