(massima n. 1)
La parte che deduca come mezzo di impugnazione per cassazione un vizio di motivazione della sentenza impugnata, da correlarsi alla mancata ammissione di incombenti istruttori da sé articolati, ha l'onere di indicare, nel ricorso, il momento del processo in cui ebbe a dedurre l'incombente assunto non ammesso e l'oggetto preciso di questo, perché solo tali indicazioni possono consentire al giudice della legittimità – cui resta precluso l'esame diretto degli atti di causa – di verificare la decisività della prova offerta e denegata, e di accertare, quindi, la fondatezza della domanda.