(massima n. 1)
La domanda di revocazione di una sentenza pronunciata per effetto del dolo di una della parti in danno dell'altra (art. 395 comma primo n. 1 c.p.c.) non richiede l'esistenza di una prova precostituita; se tuttavia il dolo consiste nella fraudolenta utilizzazione di un documento o di una testimonianza falsi, il nesso causale tra l'artificio della parte ed inganno del giudice è condizionato all'accertamento della falsità che, per un principio generale desumibile dall'art. 395 comma primo n. 2 c.p.c. (applicabile per analogia anche nella ipotesi considerata, perché espressione della comune esigenza di evitare che il processo di revocazione si converta in una successiva istanza), non può essere compiuto nel giudizio di revocazione ma deve a questo precedere.