(massima n. 1)
Allorquando l'inesistenza giuridica dell'atto esecutivo non è dichiarata d'ufficio del giudice dell'esecuzione, è necessario, perché possa avvenire tale dichiarazione, che sia proposta un'opposizione, la quale, poiché non investe il diritto a procedere all'esecuzione, ma pur sempre la legittimità di un atto del processo, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi e resta soggetta alle regole che quest'ultima disciplinano. (Nella specie, la corte d'appello aveva dichiarato l'inesistenza giuridica dell'aggiudicazione, in quanto l'incanto, relativamente alla quota proprietà di un immobile dell'opponente, si era svolto in udienza alla quale non era presente il creditore precedente, né alcun altro creditore munito, riguardo al medesimo opponente, di titolo esecutivo).