(massima n. 2)
Nel rito del lavoro, ai fini del giudizio sulla possibilitā o meno che avrebbe avuto la parte interessata, nel giudizio definito con la sentenza impugnata per revocazione, di produrre documenti decisivi, la cui successiva disponibilitā sia dalla stessa fatta valere ai sensi dell'art. 395, n. 3, c.p.c., deve considerarsi sia che il divieto di ius novorum specificamente posto dall'art. 437 trova applicazione per le prove costituende e non per quelle costituite, sia che la decadenza in cui incorre la parte che non menzioni i nuovi documenti giā nell'atto di appello (ai sensi delle previsioni di cui agli artt. 414, 434 e 436) deve escludersi, in base al criterio ricavabile dall'art. 420 quinto comma, con riguardo a documenti sopravvenuti che la parte stessa non abbia potuto anteriormente produrre.